Circolari

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Dal 12 aprile 2017 obbligo denuncia infortuni per assenze fino a tre giorni.
Circolare n° 10/2017 » 28.02.2017
La costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito ai sensi del D.M. n. 183 del 25 maggio 2016 (cfr. News FISE del 30 settembre 2016), prevede l’obbligo di denunciare all’INAIL, ai fini statistici, anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, la cui registrazione (che doveva essere riportata esclusivamente sul registro infortuni), si è persa dal 23 dicembre 2015, data di abrogazione dell’obbligo di tenuta di detti registri.
L’obbligo decorrerà dal 12 aprile 2017, esattamente sei mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento istitutivo del SINP (12 ottobre 2016) , così come previsto all’art. 18, comma 1-bis del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).
Da tale data, pertanto, torneranno ad essere annotati, ai fini statistici, anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Riepilogando, ai soli fini statistici ed informativi, i datori di lavoro avranno l’obbligo dal 12 aprile 2017 di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite al SINP, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento).
Ai fini statistici e assicurativi, l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore ai tre giorni, si considera assolto attraverso la denuncia (sempre per via telematica) di cui all’art. 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sarà l’INAIL stesso a caricare nel Sistema Informativo SINP i dati e le informazioni relativi a tutti gli infortuni sul lavoro.
Cordiali saluti.
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